L’art. 9-septies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 introdotto dall’art. 3 del D.L. 21 settembre 2021 n. 127, stabilisce che a decorrere dal 15 ottobre p.v.,l’accesso a tutti i luoghi di lavoro, a qualsiasi titolo, da parte dei lavoratori è subordinato al possesso ed esibizione del Green pass (compreso chi è in smart working se necessita di accedere al luogo di lavoro e chi è in trasferta).
In base al comma 6 dello stesso art. 9 septies, nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore che, in violazione degli obblighi previsti, acceda ugualmente ai luoghi di lavoro sarà allontanato dai locali e soggetto alle conseguenze e sanzioni amministrative previste per legge (da € 600,00 ad € 1.500,00), nonché alle conseguenze disciplinari previste dal CCNL applicato in azienda. Nel caso della contraffazione della certificazione verde Covid-19 si incorrerà, inoltre, in un reato penalmente perseguibile.
Con la presente si comunica altresì che ai sensi dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sarà effettuata dai delegati attraverso la App ministeriale VerificaC19, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
Pertanto dal 15 ottobre 2021, Lei sarà soggetto ai controlli, anche a campione, previsti dal D.L. 21 settembre 2021 n. 127, secondo le modalità individuate dalla cooperativa e previste nei protocolli aziendali.
Inoltre, dal 15 dicembre solo i lavoratori della scuola e del settore socio-sanitario saranno in obbligo di super-green pass e terza dose, come da comunicazione specifica inviata ai lavoratori interessati.